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F24 ravvedimento con importo a zero: le sanzioni

Ravvedimento operoso su F24
Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero. Ravvedimento operoso e sanzioni.

Per regolarizzare l'omessa presentazione del modello F24 con importo a zero è necessario:

Modello F24 per seconda rata IMU 2013

Da oggi è possibile effettuare i calcoli per conoscere l'importo delle tasse sulla casa nella seconda rata IMU del 2013. Con il decreto legge 133/2013 sull'Imu infatti, il Governo ha deciso che tutti dovranno ricalcolare l'intera imposta per il 2013 con le nuove aliquote, sottrarre quanto pagato in acconto e saldare la differenza entro il 16 dicembre 2013.  I tempi per il pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 sono quindi molto stretti. I comuni, infatti fisseranno le nuove aliquote entro l'8 dicembre. Troppo alto, dunque, il rischio di non farcela per via delle tante scadenze di fine anno a carico di commercialisti e incaricati o semplicemente per assicurare la correttezza dei calcoli. La soluzione sarebbe spedire a casa degli interessati un modello F24 pre-compilato a cura degli uffici competenti.

Modello f24, dove si paga?

Il pagamento di un modello F24 può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque banca convenzionata e presso gli Uffici Postali.
Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi indicati dalla legge:carte PagoBANCOMAT e POSTAMAT presso gli sportelli dotati delle idonee apparecchiature elettroniche.

Modello f24, quante copie vanno presentate?

Il modello F24 è predisposto in tre copie delle quali:
 

  • le prime due da trattenere a cura dell'intermediario (Banca o Ufficio Postale);
  • la terza da restituire al contribuente come ricevuta.
E' possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso Banche, agenzie Postali diverse e presso lo stesso intermediario utilizzando distinti modelli di pagamento.
Ogni modello di pagamento è a sé stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.

Modello F24 EP

Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") possono utilizzare il modello “F24 Enti Pubblici” per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, il modello di versamento F24 EP presenta, nella sezione “Contribuente”, due voci “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

Modello F24: contributi COLF badanti e lavoratori domestici

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello F24: contributi professionisti senza cassa

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello F24: contributi committenti ed associanti

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello F24: contributi pescatori autonomi

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello F24: versamento contributi lavoratori agricoli autonomi

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello F24: versamento contributi artigiani e commercianti

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.

Modello f24: versamenti lavoratori dipendenti agricoli

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.



Quali tributi si possono pagare con il modello F24 ?

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Il modello F24 va utilizzato per pagare:

Quando si usa il modello F24?

Il Modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento di imposte, tasse e contributi.

Ecco nel dettaglio tutte le voci:


  • Imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
  • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
  • Imposta municipale propria (IMU) per tutti i comuni;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • Addizionale regionale o Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
  • Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI, INPDAP;
  • Diritti camerali;
  • Interessi in caso di pagamento rateale;
  • Accise, per le quali viene utilizzato l’apposito “F24 Accise”.
  • Ritenute d’acconto
  • Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
  • Avviso di accertamento;
  • Avviso di irrogazione sanzioni;
  • Accertamento con adesione (concordato);
  • Conciliazione giudiziale;
  • Ravvedimento.

Compensazione tramite modello F24

Compensazione durante il pagamento con F24.


E' possibile compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24. Bisogna tenere presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo. Il modello F24 non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma al limite a zero.

 

Compensazioni aggiuntive

L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
 
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.


Istruzioni di compilazione per la compensazione

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si intende utilizzare in compensazione
con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali ed assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive
che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Ravvedimento operoso, versamento tramite F24

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario
che:
  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Compilazione del modello F24

Di seguito si riportano le istruzioni di compilazione del modello F24.
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello F24 devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l’anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Modello F24 semplificato editabile

E' disponibile il modello F24 semplificato editabile, compilabile e salvabile direttamente sul PC. L’ F24 Semplificato risponde all’ esigenza di agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’Imu (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Modello F24 editabile per IMU


SCARICA IL MODELLO F24 IMU 2013 EDITABILE E COMPILABILE. LO TROVI IN FONDO ALL'ARTICOLO.


E' disponibile il modello F24 IMU 2013 editabile e compilabile. L'F24 è il modello di versamento mediante il quale si versano e si compensano le principali imposte, tra cui anche l'IMU 2013. Deve essere presentato in banca , presso un ufficio postale oppure ad un intermediario abilitato ( ad esempio un dott. Commercialista). 

Modello F24 editabile compilabile

E' disponibile il modello F24 2013 editabile e compilabile direttamente sul tuo PC. L'F24 è il modello di versamento mediante il quale si versano e si compensano le principali imposte. Deve essere presentato in banca , presso un ufficio postale oppure ad un intermediario abilitato ( ad esempio un dott. Commercialista). Il modello si compone di tre copie identiche di cui una viene restituita mentre si effettua il versamento mentre le altre due sono trattenute allo sportello. Il modello F24 può anche essere compilato online tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. L'adebito delle somme avverrà automaticamente senza doversi recare presso gli sportelli bancari.