Compensazione durante il pagamento con F24.
E' possibile compensare gli importi a credito di propria
spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati
nello stesso
modello F24. Bisogna tenere presente che deve
essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo
necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie
sezioni; infatti
il saldo finale del modello non può essere mai negativo. Il modello F24 non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma al limite a
zero.
Compensazioni aggiuntive
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata,
sempre nel rispetto del medesimo criterio,
in occasione dei pagamenti
successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla
risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il
saldo finale sia pari a zero.
Istruzioni di compilazione per la compensazione
Chi effettua la
compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il
periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del
credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali”
occorre indicare la parte del credito d’imposta che si intende
utilizzare in compensazione
con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali ed assicurativi”, i
crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle
denunce contributive
che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri
dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.