che:
- la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E’, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Cosa diversa dal pagamento a rate e il cosiddetto “ravvedimento parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Per il suo perfezionamento è necessario che siano pagati interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
Ovviamente, vale comunque la regola per cui controlli fiscali, sopraggiunti eventualmente nel frattempo, rendono non sanabile la parte non ancora versata, a cui sarà applicata la sanzione in misura piena. A titolo d’esempio, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta a titolo di secondo acconto Irpef per l’anno 2013 (es.: euro 100), l’omissione – sempreché non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta qualora, entro il 30 settembre 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa), sia versata, in due o più soluzioni, la quota capitale (es. euro 20, 40, 30 e 10) con i correlati sanzione e interessi. Viceversa, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato, se non limitatamente all’importo versato, qualora il contribuente versi entro il 30 settembre 2014 solo una quota parte (es. euro 20) con i correlati sanzioni e interessi. Ugualmente, la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte dell’Amministrazione.
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