Ravvedimento operoso, versamento tramite F24

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario
che:
  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E’, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Cosa diversa dal pagamento a rate e il cosiddetto “ravvedimento parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Per il suo perfezionamento è necessario che siano pagati interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. 

Ovviamente, vale comunque la regola per cui controlli fiscali, sopraggiunti eventualmente nel frattempo, rendono non sanabile la parte non ancora versata, a cui sarà applicata la sanzione in misura piena. A titolo d’esempio, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta a titolo di secondo acconto Irpef per l’anno 2013 (es.: euro 100), l’omissione – sempreché non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta qualora, entro il 30 settembre 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa), sia versata, in due o più soluzioni, la quota capitale (es. euro 20, 40, 30 e 10) con i correlati sanzione e interessi. Viceversa, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato, se non limitatamente all’importo versato, qualora il contribuente versi entro il 30 settembre 2014 solo una quota parte (es. euro 20) con i correlati sanzioni e interessi. Ugualmente, la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte dell’Amministrazione.

Nessun commento:

Posta un commento