Pagamento TARES con F24

La TARES “Tassa Rifiuti E Servizi” è un’imposta per la gestione dei rifiuti introdotta dal Decreto Legge
6 dicembre 2011 n. 206, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 e consiste in un’imposta basata sulla superficie dell’immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.
Chi deve pagare
La nuova tassa si applica a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che detengono e possegono a qualsiasi titolo: case, abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte, qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani. 


Chi non deve pagare
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare l'imposta. Sostanzialmente sono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.


Come si paga
Il Pagamento della Tares può essere effettuato attraverso il Modello di Versamento F24 presso gli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossione.
In sostituzione è possibile avvalersi dei servizi di home-banking, remote-banking o dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it.

Proprio per permettere il versamento Tares, tramite Modello F24, con la risoluzione n. 37/2013 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
  • “3944” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art.14, dl n. 201/11 e succ. modif.”
  • “3950” denominato “TARIFFA - art.14, dl n. 201/11, c. 29 e succ. modif.”
  • “3955” denominato “MAGGIORAZIONE - art.14, dl n. 201/11, c. 29 e succ. modif”.

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